Com’è cambiato il rapporto tra inquilini e proprietari durante questo momento di crisi sanitaria ed economica?
Di seguito i cinque punti fondamentali.
1. Canoni rinegoziabili
Per gli immobili ad uso abitativo non è previsto alcun diritto alla rinegoziazione del canone.
È però possibile che il locatore vada incontro alle richieste dell’inquilino e decida di ridurre la mensilità: in questo caso il contratto è sottoposto a revisione e deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
2. Nessuna giustificazione per ritardare i pagamenti
I pagamenti da parte degli inquilini non possono essere interrotti (né sono possibili ritardi). Attenzione però, se la morosità si riferisce ai mesi del lockdown, allora non vi è possibilità di eseguire sfratti (sospesi sino alla fine di quest’anno).
Il recupero per via giudiziaria del non pagato da parte del locatore potrebbe dunque rivelarsi per quest'anno costoso e solo ipotetico.
3. Nessun recesso anticipato
La difficile situazione odierna non offre possibilità all’inquilino di abbandonare l’immobile in anticipo senza conseguenze: egli deve infatti pagare quanto pattuito.
Rimane però sempre aperta la possibilità di negoziare un accordo tra le parti che preveda la consegna anticipata dell’immobile.
4. Occupazione prolungata dell’immobile a seguito di autoisolamento sanitario
Nel caso in cui un inquilino pensi di aver contratto Covid o di essere entrato in contatto con un positivo e rimanga più di quanto previsto dal contratto, al proprietario di casa deve essere versato il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna (e c’è la possibilità che la cifra aumenti se è provato un maggior danno verso il locatore).
5. La quarantena esonera l’inquilino da responsabilità
Se c’è obbligo di isolamento domiciliare (imposto da parte delle autorità competenti) l'inquilino può provarlo presentando apposita documentazione. È comunque possibile negoziare una soluzione conciliativa o, meglio, stipulare un accordo ad hoc: può essere previsto l’obbligo da parte dell’inquilino di pagare una certa somma sino al rilascio ritardato dell’immobile (per cause non imputabili al debitore).
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