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Crediti Deteriorati e Imposte Anticipate: la doppia via della liquidità col DL Cura Italia

Aggiornamento: 2 mag 2020






Il Decreto Cura Italia (art. 55 D.L. 17 marzo 2020, n. 18) ha introdotto una nuova forma di “monetizzazione” delle attività per imposte anticipate (deferred tax assets o DTA), per incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni e con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza economica.


La finalità della norma è quella di consentire alle imprese di anticipare l’utilizzo come crediti di imposta di tali importi determinando nell’immediato una riduzione del carico fiscale. Si consente, infatti, di monetizzare un genere di DTA senza bisogno di attendere che si verifichino i presupposti (produzione di utili imponibili) per il loro naturale assorbimento.


1️⃣ In cosa consiste l’agevolazione?

La misura di sostegno finanziario consiste nella possibilità di convertire in credito d’imposta le DTA (deferred tax assets cioè le attività per imposte anticipate) riferibili a due particolari componenti rilevanti maturate dall’impresa:

- le perdite fiscali pregresse e

- le eccedenze ACE

L’ammontare massimo del credito di imposta derivante dalla suddetta conversione è pari al 20% del valore nominale dei crediti deteriorati ceduti; la possibilità di trasformare in credito d’imposta le DTA riferibili a perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE è subordinata quindi alla cessione a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 dei crediti in denaro “deteriorati” vantati nei confronti di debitori inadempienti (in ritardo con i pagamenti da oltre 90 giorni rispetto alla scadenza del debito).

Nessuna rilevanza risulta essere stata attribuita al prezzo di cessione dei suddetti crediti. Quanto maggiore è l’ammontare dei crediti ceduti, tanto maggiore può essere l’agevolazione; tuttavia la norma stabilisce che i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro.


L’ulteriore novità di estremo interesse è che la trasformazione è consentita anche per DTA non iscritte in bilancio, per esempio, per il mancato superamento del c.d. probability test richiesto dai principi contabili. Ora la norma consente di beneficiare dell’agevolazione qui descritta a prescindere dall’indicazione del dato in contabilità.


2️⃣ Quali sono le imprese che possono usufruire dell’agevolazione?

La norma fa generico riferimento alle società, quindi il credito di imposta è usufruibile da tutti i contribuenti interessati purché costituiti sotto forma societaria.

Inoltre, non essendoci indicazioni né sulla dimensione né sulla tipologia di attività, l’agevolazione è disponibile sia per le piccole medie e imprese sia per i grandi contribuenti, qualunque sia l’attività svolta.

L’unico limite è che in capo alla società non sia stato accertato:

  1. lo stato di dissesto o il rischio di dissesto (ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 180/2015) o

  2. lo stato di insolvenza (ai sensi dell’articolo 5 della Legge fallimentare o dell’art. 2, comma 1, lettera b) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).


3️⃣ Come posso utilizzare il credito di imposta generato dalla trasformazione?

Le DTA convertite in crediti di imposta senza limiti di importo possono essere:

utilizzate in compensazione con altri tributi e contributi nel modello F24;

cedute ai sensi degli articoli 43-bis e 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

chieste a rimborso.

Un esempio chiarisce l’utilità economica dell‘agevolazione: se una società cede crediti per 1 mld, indipendentemente dal corrispettivo della cessione, potrà trasformare in credito d’imposta una quota di DTA riferibile a 200 mln di euro di componenti indicati dalla norma, equivalente - supponendo che l’aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24% - a 48 mln di euro.


Ovviamente le perdite fiscali pregresse e le eccedenze di ACE utilizzate per la conversione in credito di imposta non sono più riportabili in avanti (in quanto “consumate” in conseguenza della stessa conversione). Ciò per evitare una duplicazione del beneficio in relazione alle stesse attività.

Va segnalato poi che il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorrerà alla formazione della base imponibile ai fini sia del reddito di impresa, sia dell’imposta regionale sulle attività produttive. La trasformazione delle DTA in crediti d'imposta, infine, è condizionata all’esercizio, da parte della società cedente, dell’opzione di cui all'art. 11, comma 1, D.L. n. 59/2016.


4️⃣ Cosa possiamo fare per la tua impresa?

Il team di saldoestralciomutuo.com è a tua disposizione per effettuare una prima verifica della situazione patrimoniale-finanziaria al fine di determinare se la tua società possa usufruire dell’agevolazione e quindi del credito di imposta.

Se dall’analisi della tua situazione patrimoniale-finanziaria emerge la possibilità di usufruire dell’agevolazione, ti assistiamo sia nella procedura di cessione del credito (dall'individuazione dell’acquirente alla vendita vera e propria, anche tramite convenzioni con soggetti qualificati) e nella successiva contabilizzazione dell’operazione al fine di generare il credito di imposta, interfacciandoci con il tuo professionista (commercialista) di fiducia oppure segnalandoti i nostri partner.


Se la tua impresa

  1. ha bisogno di liquidità

  2. ha crediti deteriorati da incassare

  3. ha delle imposte anticipate da utilizzare, anche non iscritte in bilancio

contattaci per impostare le attività necessarie a monetizzare crediti deteriorati e credito di imposta!


Per ogni approfondimento scrivi al team di

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