📌 Il decreto cura Italia con l’articolo 54-ter prevede la sospensione fino al 30 ottobre 2020 delle procedure di pignoramento sull’abitazione principale del debitore. Questa sospensione dovrebbe avvenire automaticamente.
❗️La norma si applica alle procedure di pignoramento in corso e purtroppo per il debitore non sospende atti come la notifica del pignoramento e gli adempimenti successivi alla liquidazione del bene (emissione del decreto di trasferimento e riparto).
Inoltre, la norma non chiarisce quali siano gli effetti sulle aggiudicazioni degli immobili in attesa di saldo prezzo.
📖 L’art. 54-ter non precisa se la sospensione opera autonomamente o su richiesta della parte interessata nel procedimento e quindi anche su istanza del debitore: in questo contesto i tribunali adottano prassi tra loro differenti.
⚠️Come si stanno comportando quindi i tribunali nelle procedure esecutive? Quali prassi vengono adottate?⚠️
1️⃣ potere agli ausiliari
Tribunali come Milano e Bari attribuiscono agli ausiliari la possibilità di sospendere le esecuzioni senza dover passare dall’autorizzazione del magistrato
2️⃣ posticipazione dei termini di pagamento del saldo prezzo
In alcuni casi i termini di pagamento vengono congelati e gli aggiudicatari degli immobili adibiti a prima casa del debitore di fatto ottengono una dilazione per il pagamento del prezzo
3️⃣ riserva del potere del giudice di accertare e decidere se la sospensione va applicata o meno
🆘 In sintesi, la norma non aiuta a definire una prassi comune e in questo contesto di incertezza, per ottenere una definizione sicura e precisa dei propri assetti giuridici e patrimoniali, è importante agire fuori dai tribunali.
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